L’articolo 112-quater del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, prevede la possibilità di espletare la fornitura a distanza al pubblico dei medicinali senza obbligo di prescrizione.
Tale attività è espressamente esclusa per i medicinali con obbligo di prescrizione medica, i quali devono essere dispensati, secondo la vigente normativa, solamente in farmacia dal farmacista.
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